F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 11/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI MARZIO – SSD STELLA SPLENDENTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 426 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DI MARZIO e della società STELLA SPLENDENTE SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE DI MARZIO, Presidente della Soc. Stella Splendente, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CIURARU S.V. e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Stella Splendente – Real Ottaviano del 3.5.2015, valevole per il Campionato Mini giovanissimi prov.; STELLA SPLENDENTE SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DI MARZIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società STELLA SPLENDENTE SSD ARL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe DI MARZIO e di punti uno di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società STELLA SPLENDENTE SSD ARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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