F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 215/AA del 11/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BORRELLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone BORRELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE BORRELLI, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per la Società U.S. Sestese Calcio in qualità di allenatore di base (cod. 135.590), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva., con riferimento agli artt. 17, 25, 38 del Regolamento del Settore Tecnico e ai punti da 12 a 15 del CU del Settore Tecnico n. 187 del 15 febbraio 2017, per avere compilato infedelmente e con dati palesemente mendaci la domanda di ammissione al Corso regionale per l’abilitazione ad Allenatori di Base-Uefa B tenutosi a Milano dall’8 maggio 2017 al 1° luglio 2017; in particolare, per avere autocertificato, contrariamente al vero, di essere in possesso di un diploma di scuola superiore e di avere svolto, per sedici stagioni sportive, l’attività di calciatore dilettante in gare ufficiali di Campionati appartenenti alle categorie Promozione ed Eccellenza, così lucrando una valutazione superiore di 15.70 punti rispetto a quella effettiva e risultante dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini. Per effetto delle false dichiarazioni il signor Borrelli si è classificato al nono posto nella graduatoria degli idonei con un punteggio complessivo di 21.70, ha avuto accesso alla prova finale e ha conseguito l’abilitazione; a seguito dell’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., egli ha, infine, potuto tesserarsi, nella stagione sportiva 2017/2018, quale allenatore di base, per la Società U.S. Sestese Calcio, partecipante al Campionato organizzato dal Comitato Regionale Lombardia;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone BORRELLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica per il Sig. Simone BORRELLI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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