F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 216/AA del 12/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VISENTIN – DE MORI – FENANDEZ ESPINOZA – ASD CORIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 922 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Clemente VINSENTIN, Nicola DE MORI, Joseph David FERNANDEZ ESPINOZA e della società A.S.D. CORIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLEMENTE VISENTIN, Presidente e legale rappresentante della società ASD CORIANO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore JOSEPH DAVID FERNANDEZ e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Stagione Sportiva 2017-2018 del 10.09.2017, ASD CORIANO – ATLETICO VIGASIO;

 

NICOLA DE MORI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD CORIANO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Stagione Sportiva 2017-2018 del 10.09.2017, ASD CORIANO – ATLETICO VIGASIO, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore JOSEPH DAVID FERNANDEZ, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla sottoelencata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

JOSEPH DAVID FERNANDEZ ESPINOZA, calciatore all'epoca dei fatti non ancora tesserato della Società ASD CORIANO ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.; 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.; 46, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.; 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Stagione Sportiva 2017-2018 del 10.09.2017, ASD CORIANO – ATLETICO VIGASIO nelle fila della Società ASD CORIANO, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. CORIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Clemente VINSENTIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CORIANO, Nicola DE MORI e Joseph David FERNANDEZ ESPINOZA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; -

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione per il Sig. Clemente VINSENTIN, di 10 giorni di inibizione per il Sig. Nicola DE MORI, dell’ammonizione per il Sig. Joseph David FERNANDEZ ESPINOZA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e della ammonizione per la società A.S.D. CORIANO;

 

rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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