F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 218/AA del 13/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZANINI – VALLERANI – LONGO – USD CORBIOLO SS DARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 909 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Sandro ZANINI, Silvano LONGO, Nicolò VALLENARI e della società U.S. CORBIOLO SS DARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SANDRO ZANINI, Presidente e legale rappresentante della società U.S. CORBIOLO SS DARL, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva F.I.G.C., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore NICOLO' VALLENARI e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Valdadige - U.S. CORBIOLO SS DARL del 10.09.2017 e U.S. CORBIOLO SS DARL – Lessinia del 17.09.2017;

 

SILVANO LONGO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società U.S. CORBIOLO SS DARL, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva F.I.G., anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Valdadige – U.S. CORBIOLO SS DARL del 10.09.2017 e U.S. CORBIOLO SS DARL – Lessinia del 17.09.2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore VALLENARI NICOLO', sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; NICOLO’ VALLENARI, calciatore all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del Codice di giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva F.I.G.C.; 10, comma 2, del Codice di giustizia Sportiva F.I.G.C.; 46, comma 6, Codice di giustizia Sportiva F.I.G.C.; 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver egli disputato le gare del Campionato di 2^ Categoria, Veneto, Valdadige – U.S. CORBIOLO SS DARL del 10.09.2017 e U.S. CORBIOLO SS DARL – Lessinia del 17.09.2017 nelle file della Società U.S. CORBIOLO SS DARL, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

U.S. CORBIOLO SS DARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sandro ZANINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CORBIOLO SS DARL, Silvano LONGO e Nicolò VALLENARI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Sandro ZANINI, di 14 giorni di inibizione per il Sig. Silvano LONGO, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Nicolò VALLENARI da scontarsi nel campionato di competenza e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di 2^ Categoria Veneto stagione sportiva 2017/2018 e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. CORBIOLO SS DARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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