F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 14/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZEPPONI – MORI – ASD TAVOLA CALCIO 1924

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Lido ZEPPONI, Yuri MORI e della società A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
LIDO ZEPPONI, vice Presidente della Asd Tavola Calcio 1924 nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 91, commi 1 e 2 , delle N.O.I.F. e in riferimento alle premesse ed al punto 1.1 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, per avere, nella sua qualità, disposto senza alcun valido motivo, l’esclusione dagli allenamenti e dai successivi incontri della squadra 2003 i giovani calciatori Ricca Gabriele e Cardamone Raffaele, così impedendo agli stessi lo svolgimento dell’attività sportiva, che in tali categorie di base deve mantenere un carattere eminentemente ludico e didattico e consentire ai minori l’inalienabile diritto di divertirsi, di giocare e di fare sport, il tutto eludendo la circostanza che i due giovani calciatori erano in regola con il pagamento delle quote associative per la stagione 2016/2017 e, comunque, notificando il provvedimento a carico degli stessi mediante una chat pubblica whatsapp, con ogni naturale conseguenza sul mancato rispetto della dovuta privacy nei confronti dei minori e dei di loro genitori;
YURI MORI, dirigente accompagnatore della Asd Tavola Calcio 1924 nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 91, commi 1 e 2 , delle N.O.I.F. e in riferimento alle premesse ed al punto 1.1 del Comunicato N° 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, per avere comunicato attraverso la sua utenza mobile, su richiesta del vice Presidente Sig. Lidio Zepponi, utilizzando una chat pubblica Whatsapp, con ogni conseguenza sul mancato rispetto della dovuta privacy per i minori e dei loro genitori, l’esclusione dagli allenamenti e dai successivi incontri della squadra 2003 dei giovani calciatori Ricca Gabriele e Cardamone Raffaele, così impedendo agli stessi lo svolgimento dell’attività sportiva, che in tali categorie di base deve conservare un carattere eminentemente ludico e didattico e consentire ai minori l’inalienabile diritto di divertirsi, di giocare e di fare sport;
A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
 
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fernando BUFFINI in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924, dal Sig. Lido ZEPPONI e dal Sig. Yuri MORI;
 
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lido ZEPPONI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Yuri MORI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TAVOLA CALCIO 1924;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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