F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 220/AA del 14/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIOPPA – FRASCHINI – LAMBERTI – ASD NEWELL’ S OLD BOYS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 698 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio CIOPPA, Luigi FRASCHINI, Stefano LAMBERTI e della società A.S.D. NEWELL’S OLD BOYS, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO CIOPPA, Presidente della società Asd Newell’s Old Boys, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Luigi Fraschisi e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Asd Mimmo Natale / Asd Newell’s Old Boys del 26/11/2016 valida per il campionato Terza Categoria Caserta;

 

LUIGI FRASCHINI, all’epoca dei fatti calciatore utilizzato dalla società Asd Newell’s Old Boys in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Asd Mimmo Natale / Asd Newell’s Old Boys del 26/11/2016 valida per il campionato Terza Categoria Caserta, nelle file della società Asd Newell’s Old Boys, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

STEFANO LAMBERTI, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società Asd Newell’s Old Boys, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Asd Newell’s Old Boys in occasione dell’incontro Asd Mimmo Natale / Asd Newell’s Old Boys del 26/11/2016 valida per il campionato Terza Categoria Caserta, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Luigi Fraschisi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. NEWELL’S OLD BOYS, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio CIOPPA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NEWELL’S OLD BOYS, Luigi FRASCHINI e Stefano LAMBERTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIOPPA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Luigi FRASCHINI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Stefano LAMBERTI e di 1 punto di penalizzazione e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEWELL’S OLD BOYS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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