F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 223/AA del 18/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONDI – USD MIRANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone BONDI e della società U.S.D. MIRANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE BONDI, calciatore nella attuale stagione sportiva tesserato con la Usd Miranese, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento n° SG 6379916 a favore della società Asd Fc Spinea per la stagione sportiva 2017- 2018, benché già tesserato con la società Usd Miranese;

 

U.S.D. MIRANESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marino TONIOLO in qualità di Presidente e legale rappresentante per conto della società U.S.D. MIRANESE e dal Sig. Simone BONDI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Simone BONDI e di € 70,00 (settanta/00) di ammenda per la società U.S.D. MIRANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it