F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 225/AA del 18/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: KURTI – G S CHIAVRIS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Kleo KURTI e della società G.S. CHIAVRIS avente ad oggetto la seguente condotta:

 

KLEO KURTI, nella qualità di tesserato della Società G.S. CHIAVRIS partecipante alla gara del 25-05-17 TARCENTINA-CHIAVRIS cat. Allievi Torneo “Chiurlo”, in violazione dell’art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante il principio di lealtà e probità, in quanto, dopo aver preso parte alla gara del 25-05-17 TARCENTINA-CHIAVRIS cat. Allievi Torneo “Chiurlo”, a mezzo “Istagram” trasmetteva una chat ad indirizzo dell’associato A.I.A. Luca Fiorino, A.E. della sezione di Udine, direttore di gara del predetto incontro di calcio, dal chiaro tenore offensivo, così come di seguito riportata: “Bravo proprio bravo Scandaloso sei Albitro venduto Muto scandalo vivente”;

 

G.S. CHIAVRIS, per responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fernando FINO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S. CHIAVRIS e Kleo KURTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Kleo KURTI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società G.S. CHIAVRIS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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