F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 236/AA del 25/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BELLORINI – SOC POLISPORTIVA CEDRATESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 535 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luigi BELLORINI e della società POL. CEDRATESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI BELLORINI, all’epoca dei fatti Consigliere della società Polisportiva Cedratese, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto indebita attività di proselitismo contattando con messaggio WhatsApp il calciatore Paolo Bianchi, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Union Villa Cassano e senza autorizzazione di quest’ultima, proponendogli un incontro finalizzato a verificarne la disponibilità a trasferirsi nella stagione sportiva 2017/2018 alla Polisportiva Cedratese;

 

POL. CEDRATESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BETTINELLI in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società POL. CEDRATESE e Luigi BELLORINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi BELLORINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. CEDRATESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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