F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 42/AA del 16/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSI – MASLIANICO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Albino ROSSI e della società A.C. MASLIANICO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALBINO ROSSI, all’epoca dei fatti allenatore di base tesserato per la società A.C. MASLIANICO A.S.D., in violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art. 3 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, sia pure su iniziativa di un docente, avuto un colloquio con il Sig. De Mina Michel arbitro della sezione AIA di Como, nella palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci - Ripamonti” di Como, presso il quale è docente di Educazione Fisica ed il Sig. De Mina Michel è alunno, al fine di avere chiarimenti in merito alla squalifica disposta dal Giudice Sportivo dopo la gara Eracle Sport-Maslianico del 25/09/16-categoria allievi provinciali di cui il De Mina era stato arbitro;

 

A.C. MASLIANICO A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 2, Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Albino ROSSI e dal Sig. Domenico D’ANGELO per conto, in qualità di legale rappresentante, della società A.C. MASLIANICO A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Albino ROSSI e di € 400,00 di ammenda, per la società A.C. MASLIANICO A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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