F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 44/AA del 17/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ACF FIORENTINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 16/17 adottato nei confronti della società A.C.F. FIORENTINA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

A.C.F. FIORENTINA S.p.A., in violazione dell’art. 4, commi 3 e 4, e dell’art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, prima dell’apertura Stadio Artemio Franchi” di Firenze in occasione della gara del 15.1.2017 Fiorentina – Juventus valevole per il Campionato di Serie A stagione sportiva 2016/2017, l’affissione, nel percorso riservato ai sostenitori della squadra ospite, di numerosi adesivi dal chiaro tenore offensivo, denigratorio ed incitante alla violenza recanti la scritta bianca su sfondo viola “- 39 nessun rispetto”, nonché in violazione dell’art. 4, commi 3 e 4, e dell’art. 12, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito a n. 5 sostenitori della propria squadra appartenenti al gruppo organizzato denominato “Firenze 1926”, di cui almeno uno destinatario di provvedimento D.A.S.P.O. in corso di efficacia, di fare ingresso nello stadio “Artemo Franchi” di Firenze in data 12.1.2017 e di riporre in uno stanzino dello stesso impianto una notevole quantità di materiale predisposto per essere esibito nella curva dei sostenitori della squadra locale il successivo 15.1.2017 in occasione della gara Fiorentina – Juventus valevole per il Campionato di Serie A;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 15.000,00 di ammenda per la società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.:;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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