F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 45/AA del 17/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUBRANO LAVADERA – PAPA – SABIA – POL PROCIDA FUTURA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, Sirio PAPA, Salvatore SABIA e della società ASDPOL PROCIDA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DAVIDE CIRO LUBRANO LAVADERA, all’epoca dei fatti Presidente della società

A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA ora denominata ASDPOL PROCIDA FUTURA, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. SABIA Salvatore, di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania;

 

SIRIO PAPA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. FOOTBALL  CLUB  PROCIDA  ora  denominata  ASDPOL  PROCIDA  FUTURA,  in

violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA nella gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. SABIA Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SALVATORE SABIA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA (matricola 934821), senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ASD POLISPORTIVA PROCIDA FUTURA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;


vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, Sirio PAPA, Salvatore SABIA e dal Sig. Andrea Vittorio BARONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDPOL PROCIDA FUTURA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il sig. Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Sirio PAPA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SABIA e di € 200,00 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 per la società ASDPOL PROCIDA FUTURA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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