F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 46/AA del 17/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MORLINO – LOVO ALBIERO – SSD PETRARCA CALCIO A 5 – ASD VICENZA C5

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1001 pf 16/17 adottato nei confronti dei  Sig.ri  Paolo MORLINO, Andrea LOVO ALBIERO, della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e della società ASD VICENZA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO MORLINO, all’epoca dei fatti Presidente della SSD PETRARCA CALCIO A5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato, il giorno 29 dicembre 2016, ad un torneo di calcio a5 non autorizzato;

 

ANDREA LOVO ALBIERO, all’epoca dei fatti Presidente dell'ASD Vicenza C5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato, il giorno 29 dicembre 2016, ad un torneo di calcio a5 non autorizzato;

 

S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l., responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società della quale il Sig. Paolo Morlino era legale rappresentante;

 

ASD VICENZA C5, responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società della quale il Sig. Andrea Lovo Albiero era legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo MORLINO, Andrea LOVO ALBIERO, in proprio e rispettivamente per conto delle società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e ASD VICENZA C5 in qualità di legale rappresentante;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Paolo MORLINO, i 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea LOVO ALBIERO, € 334,00 di ammenda per la società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e di €334,00 di ammenda per la società ASD VICENZA C5;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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