F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 58/AA del 20/09/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESTA-ALMANZA-BASILI-USD TOR DI QUINTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1219 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo TESTA, Giorgio ALMANZA, Lorenzo BASILI e della società U.S.D. TOR DI QUINTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO TESTA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai punti 2.1 lett. e) e 2.2. lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all’art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 21 delle NOIF, per avere consentito che, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, il ruolo di allenatore delle squadre della U.S.D. Tor di Quinto partecipanti ai Campionati Regionali del Lazio Giovanissimi Elite e Allievi Elite venisse di fatto esercitato, anche in occasione delle partite di campionato, dai signori Lorenzo Basili e Giorgio Almanza, soggetti privi della necessaria abilitazione e tesserati per la società quali Dirigenti Accompagnatori;

 

GIORGIO ALMANZA, calciatore dilettante, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al punto 2.1 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all’art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 21 delle NOIF, per avere di fatto assunto, nella stagione sportiva 2016/2017, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore per la società U.S.D. Tor di Quinto, partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi, Lazio, anche per come risulta dalle distinte di gara delle partite disputate dalla squadra;

 

LORENZO BASILI, calciatore dilettante, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 in qualità di Dirigente Accompagnatore per la Società U.S.D. Tor di Quinto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al punto 2.2 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico, all’art. 40 lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico nonché all’art. 21 delle NOIF, per avere di fatto assunto, nella stagione sportiva 2016/2017, in assenza di relativa abilitazione e in costanza di tesseramento quale Dirigente accompagnatore, il ruolo di allenatore per la società U.S.D. Tor di Quinto, partecipante al Campionato Regionali Allievi Elite, Lazio, anche per come risulta dalle distinte di gara delle partite disputate dalla squadra;

 

U.S.D. TOR DI QUINTO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, ai propri dirigenti, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo TESTA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. TOR DI QUINTO, Giorgio ALMANZA e Lorenzo BASILI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Massimo TESTA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio ALMANZA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo BASILI, e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. TOR DI QUINTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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