F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 61/AA del 29/09/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINTALORO – ASD CITTA’ DI BISACQUINO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Calogero VINTALORO e della società A.S.D. CITTA’ DI BISACQUINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CALOGERO VINTALORO, calciatore della A.S.D. Città di Bisacquino, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato un messaggio irriguardoso, via web, all’arbitro designato, Sig. Alessio Abbruscato, per la gara “Città di Bisacquino-S. Alcamo” del 19.11.16, valevole per il Campionato regionale di Calcio a 5/C2;

 

A.S.D. CITTA’ DI BISACQUINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero VINTALORO e Giuseppe DI GIORGIO, in qualità Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. CITTA’ DI BISACQUINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Calogero VINTALORO e di € 350,00 di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI BISACQUINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 
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