F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 12/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TASSONE – ASD ALLARESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1225 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Romolo TASSONE e della società A.S.D. ALLARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROMOLO TASSONE, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ALLARESE in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della

L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

 

A.S.D. ALLARESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Romolo TASSONE in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. ALLARESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Romolo TASSONE e di € 334,00 (trecentotrentaquattro) di ammenda per la società

A.S.D. ALLARESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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