F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 12/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASOLA-CAPPIELLO-SAN VITO POSITANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1203 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco Raffaele CASOLA, Luigi CAPPIELLO e della società A.S.D. S. VITO POSITANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO RAFFAELE CASOLA, all’epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. S. VITO POSITANO in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt.
39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. DIAZ OSVANY VALLE e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. S. Vito Positano-Alba Turris 1967 del 9 novembre 2014, valevole per il campionato di Calcio Giovanissimi Provinciali organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania;
LUIGI CAPPIELLO, all’epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. S. VITO POSITANO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara ASD S. Vito Positano-Alba Turris 1967 del 9 novembre 2014, valevole per il campionato di Calcio Giovanissimi Provinciali in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema AS 400 il calciatore Sig. DIAZ OSVANY VALLE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
A.S.D. S. VITO POSITANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Raffaele CASOLA, in proprio e per conto della società A.S.D. S. VITO POSITANO, in qualità Presidente e legale rappresentante, e dal Sig. Luigi CAPPIELLO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco Raffaele CASOLA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Luigi CAPPIELLO e di € 200,00 di ammenda per la società .S.D. S. VITO POSITANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.