F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 69/AA del 20/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PALANTRANI

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1169 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. ETTORE PALANTRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ETTORE PALANTRANI, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per avere lo stesso, quantomeno fino al 16.6.2017, svolto attività di procuratore sportivo pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., nonché per aver acquisito con scrittura del 18.6.2016 mandato di rappresentanza per il tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Romano ed aver ricevuto dal padre dello stesso il pagamento dell’importo di € 2.500,00;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ETTORE PALANTRANI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. ETTORE PALANTRANI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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