F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 76/AA del 30/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRIZIOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1233 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. David BRIZIOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVID BRIZIOLI, all’epoca dei fatti Allenatore della società A.S.D. Olimpia Collepepepantalla, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 19 lett. D) e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver mediante social network istigato un proprio calciatore ad assumere un comportamento violento nei confronti di calciatori della squadra avversaria;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. David BRIZIOLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 di squalifica per il Sig. David BRIZIOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.