F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 79/AA del 03/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIGNONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1285 pf 16/17 adottato nei confronti  del  Sig.  Santo BIGNONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SANTO BIGNONE, responsabile amministrativo del settore giovanile della società Genoa

C.F.C. S.p.a., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento all’art. 40, comma 3, delle NOIF, per aver, presenziando direttamente e personalmente al momento del tesseramento del giovane calciatore Di Francesco Daniel Pasquale, unitamente agli esercenti la patria potestà dello stesso, omesso, nella sua qualità, ogni necessaria vigilanza inerente alla regolarità del tesseramento del calciatore, minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Liguria e, comunque, sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Santo BIGNONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione per 30 giorni per il Sig. Santo BIGNONE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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