F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 80/AA del 13/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POTENZA – ASD CANDIDAMELFI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 30 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Donato POTENZA e della società A.S.D. CANDIDAMELFI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DONATO POTENZA, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D CANDIDAMELFI, per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per avere con una lettera-denuncia direttamente riferibile alla società da lui presieduta, espresso giudizi che appaiono obiettivamente offensivi poiché tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione personale dell’arbitro sig.ra M. Di Novi mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario, in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico sportiva della gare e della osservanza delle regole disciplinari vigenti nonché per aver espresso frasi lesive del prestigio e decoro dell’A.I.A. – Associazione Italiana Arbitri - e dei suoi associati;

 

A.S.D. CANDIDAMELFI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donato POTENZA in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. CANDIDAMELFI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 di inibizione per il Sig. Donato POTENZA e di € 266,66 di ammenda per la società A.S.D. CANDIDAMELFI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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