F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 82/AA del 17/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZAMPARINI – US CITTA’ DI PALERMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1083 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Maurizio ZAMPARINI e della società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO ZAMPARINI, Presidente all’epoca dei fatti dell’U.S. Città di Palermo S.p.A., in violazione delle norme di cui agli articoli 1bis, commi n. 1 e 5 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di accertare e verificare la regolare sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia e, quindi, procedere al tesseramento per la stagione agonistica 2014/2015 del calciatore Corsini Bruno Henrique;

 

U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A., per rispondere delle violazioni di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti di cui sopra, addebitabili al proprio Presidente Sig. Maurizio Zamparini;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ZAMPARINI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6.000,00 di ammenda per il Sig. Maurizio ZAMPARINI e di € 4.000,00 di ammenda per la società U.S. CITTÁ DI PALERMO S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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