F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 84/AA del 27/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARDELLI – CONVITO – PIGNOLA – STABILE – POL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 161 pf 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Manola BARDELLI, dei sig.ri Angelo  CONVITO,  Francesco  PIGNOLA,  Paolo  STABILE  e  della società S.S.D. SIENA NORD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MANOLA BARDELLI, Dirigente della Società Polisportiva Siena Nord e sottoscrittrice quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri Polisportiva Siena Nord - Monteriggioni del 14/01/2017, Polisportiva Siena Nord - Virtus Asciano del 03/02/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver ella svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore minore Pignola Francesco, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO CONVITO, Presidente della società Polisportiva Siena Nord nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, del C.G.S.; 39, 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore minore Pignola Francesco e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare: Polisportiva Siena Nord - Monteriggioni del 14/01/2017, Polisportiva Siena Nord - Virtus Asciano del 03/02/2017 e Valdorcia – Polisportiva Siena Nord del 31/03/2017, tutte valevoli per il campionato giovanissimi;

 

FRANCESCO PIGNOLA, all’epoca dei fatti non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5 del C.G.S, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato le gare Polisportiva Siena Nord - Monteriggioni del 14/01/2017, Polisportiva Siena Nord - Virtus Asciano del 03/02/2017 e Valdorcia – Polisportiva Siena Nord del 31/03/2017, tutte valevoli per il campionato giovanissimi, nelle fila della Società Polisportiva Siena Nord, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

PAOLO STABILE, Dirigente della Società Polisportiva Siena Nord e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Valdorcia – Polisportiva Siena Nord del 31/03/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il

calciatore minore Pignola Francesco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

S.S.D. SIENA NORD a R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati Signori: Convito Angelo (Presidente) Pignola Francesco (calciatore), Bardelli Manola e Stabile Paolo (dirigenti accompagnatori);

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Manola BARDELLI e dai Sig.ri Angelo CONVITO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società S.S.D. SIENA NORD a R.L., Francesco PIGNOLA e Paolo STABILE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per la Sig.ra Manola BARDELLI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Angelo CONVITO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Francesco PIGNOLA, 20 giorni di inibizione per il sig. Paolo STABILE e di € 150,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi dalla squadra Giovanissimi, per la società S.S.D. SIENA NORD a R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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