F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 28/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARDINALETTI – ASCOLI PICCHIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 15pf17-18 adottato nei confronti del Sig. Andrea CARDINALETTI e della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1989 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA CARDINALETTI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 SpA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. e), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26.04.2016, per non aver tesserato almeno ulteriori venti calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

 

ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CARDINALETTI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di n. 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea CARDINALETTI e di € 26.667,00 di ammenda per la società ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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