F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 88/AA del 13/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EDERA – DE MARCO – ROSSI – SIROTTI -TAINI – SS SCHIETI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig.ri Guido EDERA, Mario DE MARCO, Gianluca ROSSI, Bruno SIROTTI, Simone TAINI e della società S.S. SCHIETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GUIDO EDERA, Presidente della società S.S. Schieti nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; agli artt. 39 ,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Lamghari Rachid e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare: SS Schieti-Polisportiva Avis Sassocorvaro del 25/09/2016, SS Schieti-Asd osteria Nuova del 09/10/2016, SS Schieti-Olympia Macerata Feltria del 20/11/2016 e SS Schieti-Real Altofoglia del 18/12/2016, tutte valevoli per il campionato di II^ categoria - girone A;

 

MARIO DE MARCO, all’epoca dei fatti Dirigente della Società SS Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro SS Schieti- Polisportiva Avis Sassocorvaro del 25/09/2016 ,valevole per il campionato di II^ categoria

- girone A, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

GIANLUCA ROSSI, all’epoca dei fatti Dirigente della Società S.S. Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro SS Schieti-Asd Osteria Nuova del 09/10/2016 ,valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

BRUNO SIROTTI, all’epoca dei fatti Dirigente della Società S.S. Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro SS Schieti-Real Altofoglia del 18/12/2016,valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni diAccompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

SIMONE TAINI, all’epoca dei Dirigente della Società S.S Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro SS Schieti-Olympia Macerata Feltria del 20/11/2016 , valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

S.S. SCHIETI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Guido EDERA, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società S.S. SCHIETI, Mario DE MARCO, Gianluca ROSSI, Bruno SIROTTI e Simone TAINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Guido EDERA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Mario DE MARCO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Gianluca ROSSI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Bruno SIROTTI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Simone TAINI, di € 200,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di II^ Categoria nella stagione 2017/2018 per la società S.S. SCHIETI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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