F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 90/AA del 13/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALERNO – ACF TORINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto SALERNO e della società A.C.F. TORINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Roberto SALERNO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ACF TORINO: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 16 calciatrici (ovvero Avalle Valeria, Capra Valentina, Cena Valentina, Cerrano Veronica, Dragone Kenia, Franceschi Paola, Fusco Stella, Golzio Sara, Impagniatiello Rosangela, Marotta Apollonia, Martin Francesca, Nigro Ilaria, Polito Esperansa, Verga Irene, Vullo Melania e Welter Francesca) entro il termine previsto dalla normativa federale;

 

A.C.F. TORINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SALERNO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.C.F. TORINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto SALERNO e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.C.F. TORINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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