F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 91/AA del 14/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONARDI – ZINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 296 pfi 16/17 adottato nei  confronti  dei  Sig.ri  Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTIA BONARDI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo social network, gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara San Paolo FC/USD OR. Maclodio valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

 

GIOVANNI GERARD ZINI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. OR. MACLODIO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, a mezzo social network, gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Sig. Elia Brognoli, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Chiari, nonché, di riflesso e più in generale, quelli propri dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa proferendo espressioni lesive, a margine e in sede di commento delle squalifiche seguite a quanto occorso al termine della gara San Paolo FC/USD OR. Maclodio valevole per il Campionato di Terza Categoria Regione Lombardia stagione sportiva 2017/18;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mattia BONARDI e Giovanni Gerard ZINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Mattia BONARDI, 4 giornate di squalifica da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018 a decorrere dal termine delle squalifiche attualmente in essere per il Sig. Giovanni Gerard ZINI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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