F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 101/AA del 31/10/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOSCOLO PIERANGELO – SSDARL UNIONE CADONEGHE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1334 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BOSCOLO e Giovanni PIERANGELO e della società SSDARL UNIONE CADONEGHE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANFRANCO BOSCOLO, iscritto al Settore Tecnico quale Allenatore Dilettante di Terza Categoria (codice 32.559) nonché Presidente della SSDARL UNIONE CADONEGHE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 17, commi 3 e 6, 35 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 17, commi 3 e 6, 34 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere svolto, nella stagione sportiva 2017-2018 l’attività di allenatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE nonostante non potesse, causa la mancata frequenza dei prescritti corsi di aggiornamento previsti dal Settore Tecnico ai fini della permanenza nel Ruolo e per tale motivi sospeso, per come tra l’altro risulta dalla presenza, in veste di allenatore, nella distinta della gara Bonollo Mestrino - Unione Cadoneghe del 1.10.2017, Campionato Giovanissimi Regionale, CR Veneto e per avere permesso al sig. Giovanni Pierangelo le attività a lui contestate;

 

GIOVANNI PIERANGELO, iscritto al Settore Tecnico quale Allenatore di base (codice n. 131.819), in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 17, comma 6, 34, 36 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 17, comma 6, 33, 35 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere svolto nella stagione sportiva 2016-2017 la funzione di allenatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE nonostante le limitazioni dell’articolo 4-5 del bando per il corso allenatori di base n. 227 del 14.3.2016 (cui è stato ammesso beneficiando della norma che vieta per le successive due stagioni sportive di allenare squadre che disputano campionati della F.I.G.C. in quanto tecnico delle rappresentative Federali), per come denunciato dagli stessi Organi preposti della A.I.A.C. tramite la documentazione acquisita agli atti di indagine. E per avere svolto, inoltre, nella stagione sportiva 2017-2018 la funzione di massaggiatore per la SSDARL UNIONE CADONEGHE, espletando quindi attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver richiesto ed ottenuto la sospensione richiesta dall’art. 36 (oggi 35) del Regolamento del Settore Tecnico, come tra l’altro risulta dalla presenza, in tale veste, nella distinta della gara Bonollo Mestrino - Unione Cadoneghe del 1.10.2017, Campionato Giovanissimi Regionale CR Veneto;

 

SSDARL UNIONE CADONEGHE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i predetti soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata  dal  Sig.  Gianfranco  BOSCOLO  in  proprio  e,  in  qualità  di  Presidente  e  legale

rappresentante, per conto della società SSDARL UNIONE CADONEGHE, e dal Sig. Giovanni PIERANGELO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Gianfranco BOSCOLO, di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni PIERANGELO e di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda per la società SSDARL UNIONE CADONEGHE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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