F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 06/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCANTONI – SSD SUBASIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1280 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo MARCANTONI e della società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO) avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO MARCANTONI, all’epoca dei fatti Presidente della S.S.D. SUBASIO (oggi

S.S.D. ASSISI SUBASIO), in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 106 delle N.O.I.F., per aver chiesto, così come dallo stesso ammesso in sede di audizione, ai genitori del calciatore Filippo Comparozzi, tesserato per la stagione sportiva 2016/2017 per la società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO), una somma di danaro per lo svincolo del calciatore stesso, somma che poi non otteneva e svincolo che concedeva stante lo strepitus che la vicenda aveva prodotto nel piccolo centro in cui il fatto è accaduto;

 

S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO), per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo MARCANTONI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO);

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo MARCANTONI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società S.S.D. SUBASIO (oggi S.S.D. ASSISI SUBASIO);

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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