F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 08/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BIAGIOLI – PORCARI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1290 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BIAGIOLI e Matteo PORCARI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO BIAGIOLI, all’epoca dei fatti Presidente della società Orvietana Calcio S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.1 del C.U.n.1 del 6/7/2017 del C.R. Umbria e all’art. 63 delle N.O.I.F., per aver consentito e, comunque, non impedito che il Direttore sportivo della propria società, Sig. Porcari Matteo, organizzasse e disputasse la gara amichevole Orvietana - Pontevecchio del 20/8/2017, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale Umbria, affidandone la direzione all’arbitro effettivo Casalicchio Virginia, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA;

 

MATTEO PORCARI, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società  Orvietana Calcio srl., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1 del C.U. n.1 del 6/7/2017 del C.R. Umbria, e 63 delle N.O.I.F., per aver organizzato e disputato la gara amichevole Orvietana - Pontevecchio del 20/8/2017, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale Umbria, affidandone la direzione all’arbitro effettivo Casalicchio Virginia, in assenza della preventiva autorizzazione dell’AIA

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto BIAGIOLI e Matteo PORCARI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto BIAGIOLI e di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Matteo PORCARI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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