F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 107/AA del 13/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PEDRETTI – ASDC VERBANIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1206 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Luigi PEDRETTI e della società ASDC VERBANIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI PEDRETTI, all’epoca dei fatti Presidente dell’ASDC Verbania, in violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F., per non aver ottemperato, in qualità di legale rappresentante dell’ASDC Verbania, a quanto disposto dal TFN – SVE (seduta del 27.10.16, CU n. 11/A del 16.11.16) entro 30 giorni dalla data della decisione, non corrispondendo alla SSD VERBANIA il premio di preparazione per il tesseramento pluriennale dei calciatori Marco Mancino, Gabriele Pischedda, Daniele Pocaterra, Francesco Romani, Simone Sbernini, Michele Viri;

 

ASDC VERBANIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi PEDRETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDC VERBANIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Luigi PEDRETTI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società ASDC VERBANIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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