F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 109/AA del 16/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCAVO – FC LUPA ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti nn. 25, 26, 27, e 28 pf 18/19 adottati nei confronti della Sig.ra Rosa SCAVO e della società LUPA ROMA F.C. S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROSA SCAVO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato ai calciatori Sig.ri Pasquale IADERESTA, Alessandro CELLI, Stefano D’AGOSTINO e Luca BALDASSIN le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, rispettivamente con lodo arbitrale del 04.05.2018 (vertenza n. 038-2017), del 04.05.2018 (vertenza n. 036-2017), del 04.05.2018 (vertenza n. 037-2017) e del 04.05.2018 (vertenza n. 039-2017)nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette decisioni;

 

LUPA ROMA F.C. S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosa SCAVO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società LUPA ROMA F.C. S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per la Sig.ra Rosa SCAVO e di 2 punti di penalizzazione e € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società LUPA ROMA F.C. S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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