F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 114/AA del 30/11/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RENDA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Joseph RENDA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

JOSEPH RENDA, allenatore di base, codice 104.538, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1 e 35, commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, nonché articolo 94, comma 1, punto A, delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2016/2017, pattuito con la società Asd Due Mari Tiriolo, quale tecnico responsabile della prima squadra - partecipante al campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Calabria, un premio di tesseramento annuale di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; nonché, nella stagione sportiva 2017/2018 svolto attività dirigenziale (e, quindi, diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della società Asd Prasar, mediante il suo tesseramento intervenuto in data 21/11/2017 con la qualifica di consigliere, in assenza della necessaria sospensione dall’albo di sua appartenenza;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joseph RENDA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Joseph RENDA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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