F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 117/AA del 05/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PETROZZA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1301 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Alfonso PETROZZA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALFONSO PETROZZA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Pontevilla, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 39, comma 2, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che venisse apposta la sua firma apocrifa sul modulo di tesseramento con la società A.S.D. Pontevilla, datato 23.8.2016;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfonso PETROZZA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Alfonso PETROZZA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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