F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 12/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHERLONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 569 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Pier Paolo GHERLONE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIER PAOLO GHERLONE, all’epoca dei fatti, prima consigliere di amministrazione dal 18/11/2013 al 08/07/2015 e successivamente dall’8/07/2015 al 16/01/2016 proprietario del 30% delle quote sociali della società ASTI CALCIO FOOTBALL CLUB s.r.l. ed ancora dal 16/01/2017 e sino al fallimento socio unico della medesima società:

in violazione dell’art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico - patrimoniale della società, che ha determinato prima la mancata iscrizione al campionato di competenza con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e successivamente il fallimento della stessa;

in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per non avere provveduto, nella sua qualità di socio di riferimento della ASTI CALCIO FOOTBALL CLUB s.r.l., ad una nuova ricapitalizzazione della società;

in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e, in particolare, per avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non poter rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società impedendo in tal modo la compiuta ricostruzione del patrimonio ed il movimento degli affari;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pier Paolo GHERLONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due (2) anni e otto (8) mesi di inibizione per il Sig. Pier Paolo GHERLONE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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