F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 21/12/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FECAROTTA – ASD STAY O PARTY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto FECAROTTA e della società A.S.D. STAY o PARTY avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO FECAROTTA, nella stagione sportiva 2017/2018, Presidente della società Asd Stay O Party, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’articolo 23, comma 1, delle NOIF, nonché all’art. 44, comma 1, del Regolamento della LND e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n° 1, punto 14 lettera C, pubblicato il 01/07/2017, per avere omesso, nella stagione sportiva 2017/2018, di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al campionato di seconda categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante”, come richiesto dalla normativa di riferimento;

 

A.S.D. STAY o PARTY, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto FECAROTTA in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società A.S.D. STAY o PARTY;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Roberto FECAROTTA e di € 334,00 di ammenda per la società A.S.D. STAY o PARTY;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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