F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 21/AA del 19/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PACOLINI – UCHEDDU – ALIBERTO – ASD FIANO ROMANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1174 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio PACOLINI, Gianni UCHEDDU, Lorenzo ALIBERTO e della società A.S.D. GS FIANO ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO PACOLINI, in qualità di Presidente della Società A.S.D. FIANO ROMANO in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALIBERTO Lorenzo e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO – FIANO ROMANO del 17.12.2017;

 

GIANNI UCHEDDU, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società

A.S.D. FIANO ROMANO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO

– FIANO ROMANO del 17.12.2017, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore ALIBERTO Lorenzo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

LORENZO ALIBERTO, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione agli artt. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO –

FIANO ROMANO del 17.12.2017, nelle file della A.S.D. FIANO ROMANO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. GS FIANO ROMANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PACOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GS FIANO ROMANO, Gianni UCHEDDU e Lorenzo ALIBERTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Claudio PACOLINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Gianni UCHEDDU, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo ALIBERTO e di € 180,00 (cento ottanta/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. GS FIANO ROMANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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