F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 23/AA del 23/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MOROSINI ASD VIRTUS BERGAMO 1909 Srl
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1160 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Ezio Marco MOROSINI e della società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:
EZIO MARCO MOROSINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Virtus Bergamo 1909 srl, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18:00, la dichiarazione di disponibilità campo di gioco serie D e juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio Marco MOROSINI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Ezio Marco MOROSINI e di € 667,00 (seicento sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.