F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 25/AA del 25/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARLETTI – DELL’ORTO – RINALDI – VESCOVI – CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Romano VESCOVI, Daniele RINALDI, Lorenzo DELL’ORTO, Marco CARLETTI e della società A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROMANO VESCOVI, in qualità di Presidente della società A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CARLETTI Marco e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nelle file della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: CIRCOLO ANSPI – CAVRIAGO del 28.08.2016 e CAVRIAGO – CIRCOLO

ANSPI del 04.09.2016, entrambi valevoli per la Coppa Emilia di 2^ Categoria; CIRCOLO ANSPI – SANT’ILARIO del 11.09.2016; CIRCOLO ANSPI – INTER CLUB del 25.09.2016; TRAVERSETOLO - CIRCOLO ANSPI del 02.10.2016; CIRCOLO ANSPI – MONTANARA del 04.12.2016; F.C. 70 - CIRCOLO ANSPI del 16.10.2016; CIRCOLO ANSPI – SPORTING CAVRIAGO del 23.10.2016; CIRCOLO ANSPI – MEZZANI del 06.11.2016; GUALTIERESE - CIRCOLO ANSPI del 13.11.2016; CIRCOLO ANSPI – TORTIANO del 20.11.2016; CAMPEGINESE - CIRCOLO ANSPI del 27.11.2016; SANT’ILARIO - CIRCOLO ANSPI del 29.01.2017; INTER CLUB - CIRCOLO ANSPI del 12.02.2017; CIRCOLO ANSPI – TRAVERSETOLO del 09.02.2017; CIRCOLO ANSPI – PROGETTO INTESA del 05.03.2017; CIRCOLO ANSPI – LEVANTE del 08.03.2017; CIRCOLO ANSPI – F.C. 70 del 12.03.2017; CIRCOLO ANSPI – CARIGNANO del 27.03.2017; MEZZANI - CIRCOLO ANSPI del

02.04.2017; CIRCOLO ANSPI – GUALTIERESE del 09.04.2017, tutte valevoli per il Campionato di 2^ categoria Girone D;

 

DANIELE RINALDI, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso delle gare: CIRCOLO ANSPI – CAVRIAGO del 28.08.2016 e CAVRIAGO – CIRCOLO ANSPI del 04.09.2016, entrambi valevoli per la Coppa Emilia di 2^ Categoria; CIRCOLO ANSPI – INTER CLUB del 25.09.2016; TRAVERSETOLO

- CIRCOLO ANSPI del 02.10.2016; F.C. 70 - CIRCOLO ANSPI del 16.10.2016; CIRCOLO ANSPI – SPORTING CAVRIAGO del 23.10.2016; CIRCOLO ANSPI – MEZZANI del 06.11.2016; GUALTIERESE - CIRCOLO ANSPI del 13.11.2016; CIRCOLO ANSPI – TORTIANO del 20.11.2016; CAMPEGINESE - CIRCOLO ANSPI del 27.11.2016; SANT’ILARIO - CIRCOLO ANSPI del 29.01.2017; INTER CLUB - CIRCOLO ANSPI del 12.02.2017; CIRCOLO ANSPI – TRAVERSETOLO del 09.02.2017; CIRCOLO ANSPI – PROGETTO INTESA del 05.03.2017; CIRCOLO ANSPI – LEVANTE del 08.03.2017; CIRCOLO ANSPI – F.C. 70 del 12.03.2017; CIRCOLO ANSPI – CARIGNANO del 27.03.2017; MEZZANI - CIRCOLO ANSPI del

02.04.2017; CIRCOLO ANSPI – GUALTIERESE del 09.04.2017, tutte valevoli per il Campionato di 2^ categoria Girone D, nelle quali è stato utilizzato, in posizione

irregolare perché non tesserato, il giocatore CARLETTI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse, nelle file della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

LORENZO DELL’ORTO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso delle gare: CIRCOLO ANSPI – SANT’ILARIO del 11.09.2016 e CIRCOLO ANSPI – MONTANARA del 04.12.2016, tutte valevoli per il Campionato di 2^ categoria Girone D, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore CARLETTI Marco, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse, nelle file della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MARCO CARLETTI, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione agli artt. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: CIRCOLO ANSPI – CAVRIAGO del 28.08.2016 e CAVRIAGO – CIRCOLO ANSPI del 04.09.2016, entrambe valevoli per la Coppa Emilia di 2^ Categoria; CIRCOLO ANSPI – SANT’ILARIO del 11.09.2016; CIRCOLO ANSPI – INTER CLUB del 25.09.2016; TRAVERSETOLO - CIRCOLO ANSPI del 02.10.2016; CIRCOLO ANSPI – MONTANARA del 04.12.2016; F.C. 70 - CIRCOLO ANSPI del 16.10.2016; CIRCOLO ANSPI – SPORTING CAVRIAGO del 23.10.2016; CIRCOLO ANSPI – MEZZANI del 06.11.2016; GUALTIERESE - CIRCOLO ANSPI del 13.11.2016; CIRCOLO ANSPI – TORTIANO del 20.11.2016; CAMPEGINESE - CIRCOLO ANSPI del 27.11.2016; SANT’ILARIO - CIRCOLO ANSPI del 29.01.2017; INTER CLUB - CIRCOLO ANSPI del 12.02.2017; CIRCOLO ANSPI – TRAVERSETOLO del 09.02.2017; CIRCOLO ANSPI – PROGETTO INTESA del 05.03.2017; CIRCOLO ANSPI – LEVANTE del 08.03.2017; CIRCOLO ANSPI – F.C. 70 del 12.03.2017; CIRCOLO ANSPI – CARIGNANO del 27.03.2017; MEZZANI - CIRCOLO ANSPI del 02.04.2017; CIRCOLO ANSPI – GUALTIERESE del 09.04.2017,

tutte valevoli per il Campionato di 2^ categoria Girone D, nelle file della A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Romano VESCOVI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII, Daniele RINALDI, Lorenzo DELL’ORTO e Marco CARLETTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 240 giorni di inibizione per il Sig. Romano VESCOVI, di 140 giorni di inibizione per il Sig. Daniele RINALDI, di 28 giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo DELL’ORTO, di 6 giornate di squalifica per il Sig. Marco CARLETTI e di € 1400,00 (mille e quattrocento/00) di ammenda e 6 punti di penalizzazione per la società A.S.D. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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