F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 26/AA del 26/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SSCD FRATTESE SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1293 pf 17/18 adottato nei confronti della società S.S.C.D. FRATTESE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

S.S.C.D. FRATTESE S.R.L., per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le attività contestate all’allora Presidente della società S.S.C.D. FRATTESE S.R.L., Sig. Antonio Nuzzo, in violazione dell’art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.06.2017 della LND – Dipartimento Interregionale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano BATTILORO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S.C.D. FRATTESE S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

  • la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1334,00 (mille trecentotrenta quattro/00) di ammenda per la società S.S.C.D. FRATTESE S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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