F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 27/AA del 26/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MATRONE – ASD SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI – GSD CORSANICO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 759 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro Mario PALAGI, Alessandro MATRONE e delle società A.S.D. SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI e G.S.D. CORSANICO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO MARIO PALAGI, in qualità di Presidente della Asd Sc Centro Giovani Calciatori, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6 , del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva 2015-2016, autorizzato e consentito che il calciatore Matrone Alessandro svolgesse attività tecnica a favore della squadra pulcini, peraltro in assenza di alcun vincolo, nonostante lo stesso fosse in costanza di tesseramento con la Gsd Corsanico;

 

ALESSANDRO MATRONE, tesserato rispettivamente nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 per la Gsd Corsanico (calciatore) e la Asd Sc Centro Giovani Calciatori (dirigente – allenatore), in violazione dell’art. 1bis, comma 1, in relazione agli articoli 40, comma 4, delle N.O.I.F. e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto, nella stagione 2015/2016, a favore della Asd Sc Centro Giovani Calciatori, attività tecnica, quale allenatore della categoria di base “pulcini”, seppur si trovasse in costanza di tesseramento con la società Gsd Corsanico; nonché, per avere, nella stagione 2016/2017, sottoscritto in data 05/09/2016 un tesseramento a favore della Gsd Corsanico, seppur precedentemente tesserato in data 29/08/2016, quale dirigente – allenatore della Asd Sc Centro Giovani Calciatori, vincolo revocato il 23/12/2016 dall’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Toscana e per aver partecipato nel periodo temporale tra il 05/09/2016 e il 23/12/2016, nelle file della Gsd Corsanico, in posizione irregolare, in quanto già in costanza di tesseramento con altra società, alle seguenti gare ufficiali, tutte valevoli per il campionato di 2° categoria Toscano, girone B: Asd Migliarino - Gsd Corsanico del 18/09/2016, Gsd Corsanico – Asd Atletico Carrara del 25/09/2016, Asd Lucca Calcio - Gsd Corsanico del 02/10/2016, Gsd Corsanico – Asd Ricortola del 09/10/2016, Usd Monzone - Gsd Corsanico del 16/10/2016, Gsd Corsanico – Asd Poveromo del 23/10/2016, Asd Filvilla - Gsd Corsanico del 30/10/2016, Gsd Corsanico – Asd Torrelaghese del 06/11/2016, Usd Monti - Gsd Corsanico del 13/11/2016;

 

A.S.D. SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

G.S.D. CORSANICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro Mario PALAGI, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI, Alessandro CROVARA, in qualità del legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CORSANICO e Alessandro MATRONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Alessandro Mario PALAGI, di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MATRONE, di € 340,00 (trecentoquaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. SC CENTRO GIOVANI CALCIATORI e di € 470,00 (quattrocentosettanta/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2018/2019 per la società G.S.D. CORSANICO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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