F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/AA del 30/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIOPPA ASD POL PIGNATARO MAGGIORE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gianluca CIOPPA e della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANLUCA CIOPPA, calciatore della soc. ASD Pol Pignataro Maggiore all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 39 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD Maddalonese C5 / ASD Pol Pignataro Maggiore del 21.01.2017 valida per il campionato Serie D Calcio a 5, nelle file della società ASD Pol Pignataro Maggiore, senza averne titolo perché tesserato per un’altra squadra ed esattamente l’ASD Olympique Sinope C5;

 

A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai propri dirigenti e Tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca CIOPPA in proprio e, in qualità di delegato dal presidente, per conto della società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Gianluca CIOPPA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e di 4 punti di penalizzazione per la società A.S.D. POL. PIGNATARO MAGGIORE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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