F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 01/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIOPPA VATAMANU – ASD TIEZZO 1954

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 928 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Paul VATAMANU e della società A.S.D. TIEZZO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAUL VATAMANU, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD TIEZZO 1954 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SALATIN ALESSIO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Vallenoncello - Asd Tiezzo 1954 del Campionato Regionale seconda Categoria, Friuli Venezia Giulia, Girone A, Stagione Sportiva 2016-17 del 2.04.2017;

 

A.S.D. TIEZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro BALDAZZI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEZZO e Paul VATAMANU;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Paul VATAMANU e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di seconda categoria Girone A Friuli Venezia Giulia stagione sportiva 2017-2018 per la società A.S.D. TIEZZO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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