F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 37/AA del 06/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE ROSA – USD SPORTING ACCADIA

 
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1014 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Michele DE ROSA e della società U.S.D. SPORTING ACCADIA avente ad oggetto la seguente condotta:
 

MICHELE DE ROSA, all’epoca dei fatti, Presidente e dirigente della soc. USD Sporting Accadia, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi

1  e  6,  delle  N.O.I.F.,  per  aver  omesso  di  provvedere  al  regolare  tesseramento  dei calciatori: Bogdan Talalai Ionut sconosciuto al sistema telematico AS 400, Sig. Francesco Antonio di Flumeri e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle seguenti  gare:  USD  Sporting  Accadia  /  SSD  Ecalnese  1932  calcio  del  1.11.2016 Campionato Regionale attività mista, ASD Grotta 1984 / USD Sporting Accadia del 7.11.2016, USD Sporting Accadia / ASD Abellinum calcio 2012 del 17.10.2012, valide

per il Campionato Regionale attività mista;

 

U.S.D. SPORTING ACCADIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Dirigente avvisato al momento della commissione di fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele DE ROSA, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SPORTING ACCADIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Michele DE ROSA e di € 300,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società U.S.D. SPORTING ACCADIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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