F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 42/AA del 08/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MEDICEA – VALENTINI -BORSANI – US ALDINI SSD ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 918 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo MEDICEA, Ettorino VALENTINI, Giuseppe Massimiliano BORSANI e della società U.S. ALDINI SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:
LORENZO MEDICEA, in qualità di dirigente, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34, comma 2, N.O.I.F., per avere, nella gara di esordienti 2006 (seconde squadre: squadra B per l’ALCIONE e squadra C per l’ALDINI), ideato e operato la sostituzione del calciatore assente Riccardo Bertoli con Saimon Gjonaj il quale aveva già concluso la gara precedente (esordienti 2006 prime squadre) e per avere consegnato a Saimon Gjonaj la maglia n. 2, sottoscrivendo la distinta di gara nella quale risultava presente con la maglia n. 2 il calciatore Riccardo Bertoli che, invece, era assente;
ETTORINO VALENTINI, in qualità di allenatore della squadra esordienti 2006 dell’ALDINI, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per aver chiesto al dirigente Lorenzo Medicea di individuare un giocatore presente negli spogliatori disponibile a prendere parte all’imminente gara, consapevole che i giocatori presenti negli spogliatori avevano già disputato la gara conclusasi in precedenza;
GIUSEPPE MASSIMILIANO BORSANI, in qualità di presidente, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 2 delle N.O.I.F., per avere consentito o, comunque, non avere impedito che il calciatore
Saimon Gjonaj giocasse la seconda partita nella stessa giornata;
U.S. ALDINI SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe Massimiliano BORSANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. ALDINI SSDARL, Lorenzo MEDICEA e Ettorino VALENTINI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo MEDICEA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Ettorino VALENTINI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Massimiliano BORSANI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S. ALDINI SSDARL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.