F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 43/AA del 08/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VARRICCHIO – MAZZA – IGUNBOR – ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano VARRICCHIO, Armando MAZZA, Igunbor OSAHENRUWEN e della società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GAETANO VARRICCHIO, Presidente della società A.S.D. San Leucio del Sannio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Osahenruwen Igunbor nella gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L’Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016;

 

ARMANDO MAZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. San Leucio del Sannio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. San Leucio del Sannio in occasione della gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L’Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Osahenruwen Igunbor, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

IGUNBOR OSAHENRUWEN, calciatore schierato per la società A.S.D. San Leucio del Sannio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara del Campionato di Terza Categoria del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. Fragneto L’Abate – San Leucio del Sannio del 18.12.2016, nelle file della società A.S.D. San Leucio del Sannio, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

 

A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gaetano VARRICCHIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO, Armando MAZZA e Igunbor OSAHENRUWEN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Gaetano VARRICCHIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Armando MAZZA, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Igunbor OSAHENRUWEN e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. SAN LEUCIO DEL SANNIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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