F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 44/AA del 09/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUSSO – PALLADINO – ASD POL SAINT JOSEPH

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1025 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo RUSSO, Alessandro PALLADINO e della società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO RUSSO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F., per aver svolto di  fatto l’attività di allenatore per la società A.S.D. Polisportiva Saint Joseph, nel corso della stagione sportiva 2017/18, pur essendo contemporaneamente tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Athletic Poggiomarino;

 

ALESSANDRO PALLADINO, in qualità di Presidente della società A.S.D. Polisportiva Saint Joseph all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore, nel corso della stagione sportiva 2017/18, al signor Vincenzo Russo, benché costui fosse contemporaneamente tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Athletic Poggiomarino;

 

A.S.D. POL. SAINT JOSEPH, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro PALLADINO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH e Vincenzo RUSSO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro PALLADINO, di 10 giorni di squalifica per il Sig. Vincenzo RUSSO e di € 40,00 (quaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. POL. SAINT JOSEPH;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it