F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 46/AA del 09/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASECCHIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 956 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MASECCHIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIOVANNI MASECCHIA, all’epoca dei fatti Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società ASD Juve Pro Poggiomarino, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 10.9.2015, un accordo economico con la ASD Juve Pro Poggiomarino, per lo svolgimento, nel corso della stagione sportiva 2105/16, dell’attività di conduzione tecnica della prima squadra di tale Società, partecipante per quella stagione sportiva al Campionato di Promozione, contenente il riconoscimento in proprio favore di un premio di tesseramento annuale, pattuito nella misura di € 7.500,00 e quindi in misura superiore a quella massima prevista (€ 7.000,00) fissata per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 come dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: “14. ALLENATORI (…) Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore “campionato promozione € 7.000,00”;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MASECCHIA;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MASECCHIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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