F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 47/AA del 09/08/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: INVERNIZZI – CRISTIANO – VALENTINI – US ALDINI SSD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 677 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele INVERNIZZI, Salvatore CRISTIANO, Ettorino VALENTINI e della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE INVERNIZZI, in qualità di allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, all’epoca dei fatti tesserato per la società US ALDINI S.S.D. AR.L. quale Responsabile delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini ed Esordienti), in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 1 del

C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per aver omesso la vigilanza sull’attività svolta dal Sig. Ettorino Valentini o comunque per non aver impedito che il medesimo non convocasse il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per le gare di campionato (autunnale e primaverile): Aldini-Ardor Bollate del 5 novembre 2016, Niguarda-Aldini del 12 novembre 2016, Aldini-Inter del 19 novembre 2016, Aldini-Rhodense del 10 dicembre 2016, Aldini- Afforese dell’8 aprile 2017, Masseroni-Aldini del 22 aprile 2017, nonché per le gare del “Torneo di Vittuone” Aldini-Afforese e Aldini-Assago dell’8 e 11 giugno 2017 per asserite “normali e insindacabili scelte tecniche (in genere collegate agli standard qualitativi della squadra avversaria)” incompatibili con “il carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico” dell’Attività di base organizzata secondo le regole stabilite dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 ed assunte in violazione del diritto n. 3 stabilito dalla Carta dei diritti dei bambini adottata dal medesimo SGS; in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per non aver convocato il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per l’allenamento del 22 giugno 2017, con l’aggravante di aver illegittimamente deciso di non dare comunicazione ai genitori del giovane calciatore escludendoli dall’apposita chat telefonica in cui erano stati inseriti i genitori degli altri suoi compagni di squadra; nonché in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 1.1 lettera m) C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico per aver organizzato, dando specifica direttiva in tal senso al Sig. Salvatore Cristiano, un raduno selettivo (“partita di selezione” per la stagione sportiva 2017/2018 e, in quanto tale, riservata soltanto ai calciatori ritenuti più talentuosi) tenutosi in data 22 giugno 2017;

 

SALVATORE CRISTIANO, in qualità di Dirigente accompagnatore della categoria Esordienti primo anno della società US ALDINI S.S.D. AR.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per aver collaborato e non aver impedito la

mancata convocazione del calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per la US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per l’allenamento del 22 giugno 2017, con l’aggravante di aver illegittimamente escluso i genitori del giovane calciatore dall’apposita chat telefonica in cui erano stati inseriti i genitori degli altri suoi compagni di squadra, pur consapevole della finalità contraria alle norme che regolano l’Attività di base ed ai diritti del bambino stabiliti dal Settore Giovanile Scolastico; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 1.1 lettera m) del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico, per aver collaborato e comunque non impedito l’organizzazione di un raduno selettivo (“partita di selezione” per la stagione sportiva 2017/2018 e, in quanto tale, riservata soltanto ai calciatori ritenuti più talentuosi) tenutosi in data 22 giugno 2017;

 

ETTORINO VALENTINI, in qualità di allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, all’epoca dei fatti tesserato per la società US ALDINI S.S.D. AR.L. per la conduzione tecnica della categoria Esordienti 11 anni 9v9, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, dall’art. 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C. e dalla Carta dei Diritti dei Bambini e dei Doveri degli Adulti, adottata dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C., per non aver convocato il calciatore Simone Triglia, tesserato nella stagione sportiva 2016/2017 per US ALDINI S.S.D. AR.L. nella categoria Esordienti primo anno, per le gare di campionato (autunnale e primaverile): Aldini-Ardor Bollate del 5 novembre 2016, Niguarda-Aldini del 12 novembre 2016, Aldini-Inter del 19 novembre 2016, Aldini- Rhodense del 10 dicembre 2016, Aldini-Afforese dell’8 aprile 2017, Masseroni-Aldini del 22 aprile 2017 nonché per le gare del “Torneo di Vittuone” Aldini -Afforese e Aldini- Assago dell’8 e 11 giugno 2017 per asserite “normali e insindacabili scelte tecniche (in genere collegate agli standard qualitativi della squadra avversaria)” incompatibili con “il carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico” dell’Attività di base organizzata secondo le regole stabilite dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. di cui al C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 ed assunte in violazione del diritto n. 3 stabilito dalla Carta dei diritti dei bambini adottata dal medesimo SGS;

 

U.S. ALDINI S.S.D. AR.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano Giuseppe BORSANI, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. ALDINI S.S.D. AR.L., Michele INVERNIZZI, Salvatore CRISTIANO ed Ettorino VALENTINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Michele INVERNIZZI, di 16 giorni di squalifica a decorrere dal 1/09/2018 per il Sig. Salvatore CRISTIANO, di 16 giorni di squalifica a decorrere dal 1/09/2018 per il Sig. Ettorino VALENTINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. ALDINI

S.S.D. AR.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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