F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 04/07/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PETTRONE – RUSSO – AILOAEI – ASD VIRTUS VALENTE 2008

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PETTRONE, Michele RUSSO, Emanuel Florin AILOAEI e della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO PETTRONE, in qualità di Presidente della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Emanuel Florin Ailoaei, impiegato nella gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016;

 

MICHELE RUSSO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Virtus Valente 2008, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Virtus Valente 2008 in occasione della gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Emanuel Florin Ailoaei, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

EMANUEL FLORIN AILOAEI, calciatore schierato per la società A.S.D. Virtus Valente 2008, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. – Virtus Valente 2008 – Vis Capua del 12.12.2016, nelle file della società A.S.D. Virtus Valente 2008, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.

4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco PETTRONE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008, Michele RUSSO e Emanuel Florin AILOAEI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Francesco PETTRONE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Michele RUSSO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Emanuel Florin AILOAEI, di € 100,00 (cento/00) di ammenda e di un punto di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS VALENTE 2008;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it